Art. 36.
Verifiche preventive al trasporto di cadavere
1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il
trasporto, sotto la propria responsabilita', compila il documento, su
modulo approvato dalla giunta regionale, con il quale dichiara che:
a) l'identita' del cadavere corrisponde con le generalita'
contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione,
tumulazione o cremazione;
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza
da percorrere, e' stato confezionato secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui
all'Art. 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrita'
del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura,
sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovra' riportare
almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi
e' incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla
documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui
all'Art. 5 e per la verifica della integrita' del sigillo di cui al
comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al
comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del
luogo in cui si trova il cadavere.