Art. 36. Verifiche preventive al trasporto di cadavere 1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilita', compila il documento, su modulo approvato dalla giunta regionale, con il quale dichiara che: a) l'identita' del cadavere corrisponde con le generalita' contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, e' stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento; c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'Art. 4, comma 3, della legge regionale. 2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrita' del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovra' riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi e' incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'Art. 5 e per la verifica della integrita' del sigillo di cui al comma 2. 4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.