Art. 36.
            Verifiche preventive al trasporto di cadavere

    1.  L'addetto  al  trasporto  di cadavere, prima di effettuare il
trasporto, sotto la propria responsabilita', compila il documento, su
modulo approvato dalla giunta regionale, con il quale dichiara che:
      a)  l'identita'  del  cadavere  corrisponde  con le generalita'
contenute   nelle   autorizzazioni  al  trasporto  e  all'inumazione,
tumulazione o cremazione;
      b)  il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza
da  percorrere,  e'  stato  confezionato  secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
      c)  sono  state  adottate  le cautele igienico-sanitarie di cui
all'Art. 4, comma 3, della legge regionale.
    2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrita'
del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura,
sia  sul  documento  di  cui  al comma 1. Il sigillo dovra' riportare
almeno  l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
    3.  L'addetto  al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi
e'  incaricato  della  sua accettazione nel cimitero, unitamente alla
documentazione  che  lo  accompagna,  per  le  registrazioni  di  cui
all'Art.  5  e per la verifica della integrita' del sigillo di cui al
comma 2.
    4.  Per  i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al
comma  1  sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del
luogo in cui si trova il cadavere.