Art. 37.
      Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

    1.  Le  autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada
sono  rivestite  internamente,  nel  comparto  destinato  al feretro,
nettamente  separato  dal  posto  di  guida del conducente, da idoneo
materiale  impermeabile  facilmente  lavabile e disinfettabile e sono
attrezzate  in  modo  da impedire che il feretro si sposti durante il
trasporto.
    2.  Le  rimesse  sono  provviste  dei  mezzi  per la pulizia e la
sanificazione delle auto funebri.
    3.  L'ASL  nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa
verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui ai commi 1 e 2,
rilascia  al  proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneita',
in  cui  e'  indicata  anche  la  rimessa  di  abituale  deposito. Il
libretto,  redatto  secondo l'apposito modello approvato dalla giunta
regionale,  e'  vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di
effettuazione  dei  controlli di cui al comma 5, nonche' su richiesta
del  proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al
di fuori del territorio regionale.
    4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL
che  ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai
sensi  dell'Art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa «Testo
A»),  sulla  continuita'  del  rispetto e mantenimento dei requisiti,
sulle   operazioni   di   disinfezione  straordinaria  condotte,  sul
permanere  del  luogo  di  abituale  rimessaggio e ne allega copia al
libretto di idoneita'.
    5.   Periodicamente   l'ASL  effettua  controlli  a  campione  su
autofunebri  e  rimesse,  verificando la sussistenza dei requisiti di
cui  al  presente  regolamento  e, ove necessario, dettando opportune
prescrizioni.