Art. 37. Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse 1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. 2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. 3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneita', in cui e' indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla giunta regionale, e' vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonche' su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale. 4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa «Testo A»), sulla continuita' del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneita'. 5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.