Art. 37.
Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse
1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada
sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro,
nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo
materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono
attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il
trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la
sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2,
rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneita',
in cui e' indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il
libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla giunta
regionale, e' vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di
effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonche' su richiesta
del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al
di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL
che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai
sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa «Testo
A»), sulla continuita' del rispetto e mantenimento dei requisiti,
sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul
permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al
libretto di idoneita'.
5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su
autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di
cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune
prescrizioni.