Art. 38. Orari e modalita' per l'attivita' funebre 1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalita' e i percorsi consentiti, nonche' il luogo e le modalita' per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto. 2. Il comune fissa altresi' gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attivita' funebre.