Art. 38.
              Orari e modalita' per l'attivita' funebre

    1.  Il  comune  determina i criteri per la fissazione degli orari
per  il trasporto dei cadaveri, le modalita' e i percorsi consentiti,
nonche' il luogo e le modalita' per eventuali soste. I criteri per le
soste  presso  luoghi  di culto sono stabiliti sentiti i ministri del
culto.
    2.  Il  comune  fissa altresi' gli orari minimi di apertura delle
sedi commerciali per l'attivita' funebre.