Art. 38.
Orari e modalita' per l'attivita' funebre
1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari
per il trasporto dei cadaveri, le modalita' e i percorsi consentiti,
nonche' il luogo e le modalita' per eventuali soste. I criteri per le
soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del
culto.
2. Il comune fissa altresi' gli orari minimi di apertura delle
sedi commerciali per l'attivita' funebre.