Art. 39.
                         Trasporto di salme

    1.  Per  i  trasporti  di salma di cui all'Art. 4, comma 4, della
legge  regionale,  il  medico  curante  o  comunque  appartenente  al
Servizio  sanitario  nazionale,  compila  apposita  attestazione,  su
modello approvato dalla Giunta regionale.
    2.  Il  trasporto  ha  luogo in condizioni tali da non ostacolare
eventuali  manifestazioni  di  vita e senza pregiudizio per la salute
pubblica,  a  mezzo  di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati
opportuni   accorgimenti   per   impedire   la  visione  della  salma
dall'esterno.
    3.  Del  trasporto  e'  data  preventiva  comunicazione  da parte
dell'impresa   funebre   incaricata,   anche  per  fax  o  altra  via
telematica,  unitamente  alla  dichiarazione  o  avviso  di  morte  e
all'attestazione medica di cui al comma 1:
      a)  all'ufficiale di stato civile del comune in cui e' avvenuto
il decesso e a quello del comune cui e' destinata la salma;
      b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
      c)  al  responsabile  della  struttura  ricevente,  se  diversa
dall'abitazione privata.
    4.   Salvo  il  caso  di  trasporto  in  abitazione  privata,  il
responsabile  della  struttura  ricevente  o  suo  delegato  registra
l'accettazione  della salma, con l'indicazione del luogo di partenza,
dell'orario  di  arrivo,  dell'addetto  al trasporto e trasmette tali
informazioni,  anche  per  fax o altra via telematica, ai soggetti di
cui alle lettere a) e b) del comma 3.