Art. 39. Trasporto di salme 1. Per i trasporti di salma di cui all'Art. 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale. 2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. 3. Del trasporto e' data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1: a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso e a quello del comune cui e' destinata la salma; b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma; c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata. 4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.