Art. 64.
                    Entrate, demanio e patrimonio

    1.   La  Regione  dispone  di  risorse  proprie  e  ha  autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
    2. Le norme relative alle entrate, alle modalita' di accertamento
e  riscossione,  al  demanio  e  al  patrimonio  della  Regione  sono
stabilite  con  legge  regionale  in  armonia  con  la Costituzione e
secondo  i  principi  di  coordinamento  della finanza pubblica e del
sistema tributario.