Art. 64. Entrate, demanio e patrimonio 1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. Le norme relative alle entrate, alle modalita' di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.