Art. 65. Bilancio annuale e pluriennale 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. La giunta regionale, secondo le modalita' previste dalla legge regionale di contabilita', presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale e' allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal consiglio regionale. 3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 5. Il regolamento del consiglio disciplina la sessione di bilancio.