Art. 65.
                   Bilancio annuale e pluriennale

    1.  L'esercizio  finanziario  inizia  il  1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
    2. La giunta regionale, secondo le modalita' previste dalla legge
regionale  di  contabilita', presenta il bilancio preventivo entro il
30 settembre  di  ogni  anno.  Al  bilancio  annuale  e'  allegato il
bilancio   pluriennale  di  durata  non  inferiore  ad  un  triennio,
predisposto  in  coerenza  con gli elementi e gli obiettivi contenuti
nel  documento  di programmazione economico-finanziaria approvato dal
consiglio regionale.
    3.  Il  bilancio  annuale di previsione e il bilancio pluriennale
sono  approvati  dal  consiglio,  nell'apposita  sessione,  entro  il
31 dicembre di ogni anno.
    4.  Con  legge  di  approvazione  del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
    5.  Il  regolamento  del  consiglio  disciplina  la  sessione  di
bilancio.