Art. 68. Rendiconto generale e assestamento di bilancio 1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. 2. L'assestamento di bilancio e' approvato dal consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.