Art. 68.
           Rendiconto generale e assestamento di bilancio

    1.  L'approvazione  del  rendiconto  avviene  con  legge entro il
31 luglio  di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato
dalla  giunta  regionale  entro  il  30 aprile  dell'anno  successivo
all'esercizio cui si riferisce.
    2.   L'assestamento   di  bilancio  e'  approvato  dal  consiglio
regionale  con  legge  entro  il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio.