Art. 75.
                      Generalita' e definizioni
    1.  La  gestione  della sicurezza all'interno delle aree sciabili
attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione
e  l'applicazione  di  appositi  strumenti tecnici redatti secondo le
indicazioni  della  presente  legge  e  del regolamento di esecuzione
della stessa, oltre che della legge regionale n. 47/1992.
    2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:
      a) piani  delle  misure  e degli apprestamenti di sicurezza (di
seguito denominati PMAS);
      b) studi nivologici e valanghivi;
      c) piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di
seguito denominato PGSV).