Art. 75. Generalita' e definizioni 1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione di appositi strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della presente legge e del regolamento di esecuzione della stessa, oltre che della legge regionale n. 47/1992. 2. Tali strumenti tecnici si distinguono in: a) piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (di seguito denominati PMAS); b) studi nivologici e valanghivi; c) piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di seguito denominato PGSV).