Art. 76.
               Caratteristiche degli strumenti tecnici
    1.  Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti
sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista
dagli  eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate,
e  devono  comprendere  tutte  le  valutazioni  oggettive  sui rischi
connessi  con  l'esercizio  ordinario  di  impianti  e piste, nonche'
l'indicazione  di  tutte  le  misure e delle azioni necessarie per il
raggiungimento   del  massimo  livello  possibile  di  riduzione  del
rischio.
    2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere
elaborati in conformita' alla presente normativa e redatti da tecnici
abilitati  e di provata esperienza in materia, individuati sulla base
delle norme di cui all'Art. 80 (Figure professionali per la redazione
degli  strumenti  tecnici)  e  devono  contenere  e prevedere sia gli
aspetti  di  carattere  strutturale  sia  le indicazioni delle misure
gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente
legge.
    3.  Avvenuta  l'approvazione  degli strumenti tecnici di cui alla
presente  legge,  gli  stessi  sono depositati sia presso il servizio
competente,  che  presso  gli  uffici del gestore ubicati all'interno
dell'area sciabile attrezzata.
    4.  Gli  strumenti  tecnici  di  cui  alla presente legge restano
vigenti  fino  a  quando  non si manifestino impreviste situazioni di
pericolo  o  non  intervengano  modifiche  alle caratteristiche degli
impianti,  delle  piste  o di una delle componenti dell'area sciabile
attrezzata.
    5.  Nel  caso  di cui al comma precedente e' necessario procedere
agli  opportuni  adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici
stessi.
    6.   Gli  adeguamenti  ed  aggiornamenti  di  cui  al  precedente
comma devono essere approvati ai sensi dell'Art. 109.