Art. 76. Caratteristiche degli strumenti tecnici 1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l'esercizio ordinario di impianti e piste, nonche' l'indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di riduzione del rischio. 2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere elaborati in conformita' alla presente normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, individuati sulla base delle norme di cui all'Art. 80 (Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente legge. 3. Avvenuta l'approvazione degli strumenti tecnici di cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia presso il servizio competente, che presso gli uffici del gestore ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata. 4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di una delle componenti dell'area sciabile attrezzata. 5. Nel caso di cui al comma precedente e' necessario procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici stessi. 6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente comma devono essere approvati ai sensi dell'Art. 109.