Art. 78.
               Verifiche annuali ai piani di sicurezza
    1.  Qualora  si  verifichino  mutamenti  delle  condizioni  e dei
fattori  di  rischio  individuati  nei  piani  vigenti, e pertanto si
ritengano  mutati  i presupposti alla base delle prescrizioni e delle
scelte  gestionali  disposte  dai  piani medesimi, i concessionari di
linee  funiviarie  e  i  titolari  di autorizzazioni all'esercizio di
piste  da  sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i
direttori  della  sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e
modifiche  dei  piani e alla realizzazione degli interventi necessari
al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    2.  Entro  il  31 ottobre  di ogni anno i soggetti sopra indicati
inoltrano   ai   Servizi  competenti  una  certificazione  redatta  e
sottoscritta  da  un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di
cui   all'Art.   80,  attestante  il  permanere  della  efficacia  di
interventi   strutturali,   apprestamenti   di  sicurezza,  e  misure
gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti.
    3.  In  caso  di  mancato  inoltro  delle  certificazioni o degli
adeguamenti  di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono
disporre  la sospensione dell'esercizio di una o piu' componenti del
l'area sciabile attrezzata, ovvero dell'intera area.
    4.  Entro  la  stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi
comunicano  ai  Servizi  competenti  i nominativi e le qualifiche del
personale  di cui all'Art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che
si  renda  necessana  durante  il  periodo  di  esercizio deve essere
comunicata   entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  variazione
medesima.