Art. 78. Verifiche annuali ai piani di sicurezza 1. Qualora si verifichino mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra indicati inoltrano ai Servizi competenti una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'Art. 80, attestante il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e misure gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti. 3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono disporre la sospensione dell'esercizio di una o piu' componenti del l'area sciabile attrezzata, ovvero dell'intera area. 4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e le qualifiche del personale di cui all'Art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che si renda necessana durante il periodo di esercizio deve essere comunicata entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima.