Art. 79. Deposito dei piani 1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad un'area sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo, nonche' i certificati annuali di cui all'articolo precedente, sono depositati presso i servizi competenti nonche' presso la sede locale del gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede dovra' essere sempre indicata nei piani.