Art. 79.
                         Deposito dei piani
    1.  I  piani  delle  misure  e degli apprestamenti di sicurezza e
delle   misure   di   difesa   dal   pericolo  valanghe,  i  relativi
aggiornamenti,  i  progetti  di  costruzione e modifica di impianti a
fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti
ad  un'area  sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo,
nonche'  i  certificati  annuali di cui all'articolo precedente, sono
depositati  presso i servizi competenti nonche' presso la sede locale
del  gestore,  a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede
dovra' essere sempre indicata nei piani.