Art. 81.
Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali
    1.  Le  mansioni  riguardanti  l'applicazione  dei  piani  di cui
all'articolo precedente  nonche' l'attuazione delle misure gestionali
connesse  vengono  svolte  nel  rispetto delle disposizioni di cui al
decreto  ministeriale  400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, Art.
7, comma 6.
    2.  I  piani  indicano  le  figure  professionali ed il personale
necessari  per  l'attuazione  degli  specifici  interventi  previsti,
tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale
in servizio in caso di assenza dello stesso.
    3.  Le  figure  professionali  sono  nominate  sulla  base  delle
effettive  esigenze esistenti nell'area sciabile attrezzata; pertanto
singoli soggetti possono svolgere due o piu' delle mansioni previste,
purche'  le  stesse  risultino  commisurate  alle necessita' tecniche
esistenti.
    4.  Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 puo' essere
nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione
specifica, i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   o   di  altro  stato  appartenente
all'Unione  europea,  ovvero  di  paese  terzo che abbia concluso con
l'Unione   europea   accordi  di  associazione  o  specifici  accordi
bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
      b) idoneita' psicofisica, risultante da certificato medico;
      c) assenza  di  condanne  penali che comportino la interdizione
anche  temporanea  dell'esercizio  della  professione,  salvo che sia
intervenuta la riabilitazione
    5.  L'attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non
richiedono  una  specifica preparazione in campo nivologico, quali la
chiusura   di   impianti   e   piste,   il  presidio  degli  accessi,
l'esposizione  della  segnaletica  e  simili,  puo'  essere svolto da
personale  non  specializzato,  sotto  il coordinamento del direttore
della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.