Art. 81. Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali 1. Le mansioni riguardanti l'applicazione dei piani di cui all'articolo precedente nonche' l'attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, Art. 7, comma 6. 2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l'attuazione degli specifici interventi previsti, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso. 3. Le figure professionali sono nominate sulla base delle effettive esigenze esistenti nell'area sciabile attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere due o piu' delle mansioni previste, purche' le stesse risultino commisurate alle necessita' tecniche esistenti. 4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 puo' essere nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea, ovvero di paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone; b) idoneita' psicofisica, risultante da certificato medico; c) assenza di condanne penali che comportino la interdizione anche temporanea dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione 5. L'attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, puo' essere svolto da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.