Art. 46. Fondo sociale regionale di solidarieta' interistituzionale 1. Il piano integrato sociale regionale determina la quota di fondo regionale destinata alle spese per le prestazioni sociali sostenute in ambito zonale per interventi relativi alle prestazioni per i soggetti di cui all'Art. 5, commi 2, 3 e 4 nonche' la quota destinata al sostegno di: a) interventi non quantificabili preventivamente in sede prognammatonia in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio; b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni. 2. Nel piano integrato sociale regionale sono specificate le modalita' di accesso al fondo secondo le quote determinate ai fini del comma 1, le procedure di richiesta, l'assegnazione e liquidazione dei contributi, nonche' i criteri di priorita' per il finanziamento.