Art. 46.
     Fondo sociale regionale di solidarieta' interistituzionale

    1.  Il  piano  integrato  sociale regionale determina la quota di
fondo  regionale  destinata  alle  spese  per  le prestazioni sociali
sostenute  in  ambito zonale per interventi relativi alle prestazioni
per  i  soggetti  di  cui all'Art. 5, commi 2, 3 e 4 nonche' la quota
destinata al sostegno di:
      a) interventi   non   quantificabili  preventivamente  in  sede
prognammatonia  in  quanto  derivanti  da  eventi  eccezionali  o  da
fenomeni nuovi per il territorio;
      b) interventi  il  cui  costo  sia suscettibile di creare gravi
squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle
prestazioni.
    2.  Nel  piano  integrato  sociale  regionale sono specificate le
modalita'  di  accesso  al fondo secondo le quote determinate ai fini
del comma 1, le procedure di richiesta, l'assegnazione e liquidazione
dei contributi, nonche' i criteri di priorita' per il finanziamento.