Art. 28. P e r s o n a l e 1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell'Art. 12, comma 3, della legge n. 36/1994. 2. L'autorita' d'ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa autorita' d'ambito ai sensi dell'Art. 12, comma 2, lettera f). 3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facolta' di optare per l'assegnazione al gestore o per rimanere in carico all'ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito e' tenuto a presentare domanda motivata all'ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale. 4. Il personale non trasferito e' reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalita' ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale. 5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento. 6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.