Art. 28.
                          P e r s o n a l e

    1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalita' per
il  trasferimento  ai  soggetti gestori del servizio idrico integrato
del   personale   appartenente   alle  amministrazioni  comunali,  ai
consorzi,  alle  aziende  speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi
dell'Art. 12, comma 3, della legge n. 36/1994.
    2.  L'autorita'  d'ambito trasferisce il personale dipendente dai
soggetti  di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e
di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale
e  organizzativo  connesso  al  piano tecnico-finanziario predisposto
dalla  stessa  autorita'  d'ambito  ai  sensi  dell'Art. 12, comma 2,
lettera f).
    3.  Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni
anche  in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato
svolto  in  economia dagli enti locali medesimi ha facolta' di optare
per  l'assegnazione  al  gestore  o  per  rimanere in carico all'ente
locale   di   appartenenza.  Il  personale  che  non  intenda  essere
trasferito  e'  tenuto  a presentare domanda motivata all'ente locale
entro il termine determinato dallo stesso ente locale.
    4.  Il  personale  non  trasferito  e'  reimpiegato negli enti di
appartenenza  tenendo  conto  della specifica professionalita' ovvero
mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.
    5.  Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale
trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto
collettivo  del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento
del trasferimento.
    6.  La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali,
individua  gli  ulteriori  criteri che si dovessero rendere necessari
per  il  completamento delle procedure di trasferimento del personale
dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.