Art. 29. Opere e impianti di competenza regionale 1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o piu' servizi indicati nell'Art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l'opera o l'impianto. Gli enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere. 2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale. 3. Nelle more dell'attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei comuni interessati dall'Art. 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2005 dall'Art. 4, comma 8, della legge regionale n. 19/2004, e' ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2006. Nel periodo cosi' prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuera' a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.