Art. 29.
              Opere e impianti di competenza regionale

    1.  Le  opere  e  gli  impianti di competenza regionale destinati
all'esercizio  di  uno  o piu' servizi indicati nell'Art. 4, comma 1,
lettera f),  della legge n. 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle
pertinenze  relative,  anche in deroga ad altre disposizioni di legge
regionali,  agli  enti  locali  nel cui territorio si trovi l'opera o
l'impianto.  Gli  enti  locali  di  cui sopra possono subentrare alle
concessioni in essere.
    2.  Il  trasferimento  viene  disposto,  previa  ricognizione  da
effettuarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge,   con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  conforme
deliberazione della giunta regionale.
    3.   Nelle  more  dell'attuazione  del  comma  1,  per  le  opere
acquedottistiche  della  Destra  Tagliamento, il periodo di tre anni,
previsto  a  totale  copertura  degli  oneri  di  gestione dei comuni
interessati  dall'Art. 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio
1998,  n.  3  (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre
2005  dall'Art.  4,  comma  8,  della  legge regionale n. 19/2004, e'
ulteriormente  prorogato  fino all'11 ottobre 2006. Nel periodo cosi'
prorogato  la  copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire
al  netto  dei  ricavi  provenienti dalle forniture d'acqua ai comuni
interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della giunta
regionale.  Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuera'
a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.