Art. 39.
                           Autorizzazione

    1.  La  giunta  regionale, nei rispetto dei principi fondamentali
stabiliti  dalla  legge  dello  Stato,  a  seguito  dei  processi  di
collaborazione  interistituzionale  e di concertazione sociale di cui
all'Art.   6   e   sentita  la  commissione  assembleare  competente,
determina,  sulla  base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32
(Norme  per  la  disciplina  del  procedimento  amministrativo  e dei
diritto  di  accesso), le modalita' ed i criteri per l'autorizzazione
regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca
e  selezione  del  personale  e  di  supporto alla ricollocazione del
personale,    nonche'    per   l'eventuale   sospensione   e   revoca
dell'autorizzazione stessa.