Art. 40.
                 Particolari forme di autorizzazione

    1.  La  giunta  regionale  definisce,  ai  sensi  dell'Art. 6 del
decreto  legislativo  n. 276 del 2003, le modalita' di autorizzazione
di  cui  all'Art.  39  per  i  comuni,  anche nelle forme associative
disciplinate  dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle  forme  associative  e  altre  disposizioni  in materia di enti
locali),   le   Camere   di   commercio,   industria,  artigianato  e
agricoltura,  le  istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e
paritarie.
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 possono fornire, garantendo
adeguate   forme   di   raccordo  con  le  province  territorialmente
competenti,  i  servizi  di  intermediazione per i seguenti ambiti di
utenza:
      a) i  comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso
le imprese con sedi operative sul loro territorio;
      b) le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel
proprio registro;
      c) le  istituzioni  scolastiche  di  secondo  grado,  statali e
paritarie,  esclusivamente  nei  confronti  di  coloro che sono stati
propri  allievi  non  oltre  i  due  anni precedenti l'erogazione dei
servizio di intermediazione.
    3.  La  giunta  regionale disciplina altresi', ai sensi dell'Art.
39,  modalita'  particolari  di  autorizzazione per i soggetti di cui
all'Art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.