Art. 40. Particolari forme di autorizzazione 1. La giunta regionale definisce, ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalita' di autorizzazione di cui all'Art. 39 per i comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza: a) i comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro; c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione dei servizio di intermediazione. 3. La giunta regionale disciplina altresi', ai sensi dell'Art. 39, modalita' particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'Art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.