Art. 21.
                      Regolamenti di attuazione

    1.  I  regolamenti  regionali  di  cui  alla  presente legge sono
emanati  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  legge  medesima, previo parere della consulta regionale per le
famiglie   e   della   commissione   consiliare  competente,  che  si
pronunciano  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
    2.  Il  parere  della  consulta  regionale  per  le  famiglie  e'
presentato anche alla commissione consiliare competente.
    3.  I  regolamenti  sono  modificati  con  la procedura di cui al
comma 1.