Art. 21. Regolamenti di attuazione 1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della consulta regionale per le famiglie e della commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. 2. Il parere della consulta regionale per le famiglie e' presentato anche alla commissione consiliare competente. 3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.