Art. 24. Valutazione degli interventi 1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale. 2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge. 3. La valutazione triennale e' presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'.