Art. 24.
                    Valutazione degli interventi

    1.  L'efficacia  delle  azioni  realizzate  in  attuazione  della
presente   legge   e'  oggetto  di  valutazione  triennale  da  parte
dell'amministrazione regionale.
    2.  Gli  interventi  sono  valutati  mediante criteri fissati dai
regolamenti di cui alla presente legge.
    3.  La  valutazione  triennale  e'  presentata  alla  commissione
consiliare  competente  e costituisce riferimento per l'aggiornamento
dell'azione  regionale  in materia di interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita'.