Art. 27. Norme finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all'unita' previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 11 fanno carico all'unita' previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e di bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. Per le finalita' previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 e' autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsonale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita», con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i comuni per il sostegno della famiglia» e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascun degli anni dal 2006 al 2008. 4. Per le finalita' previste dall'Art. 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), e' autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni da1 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della tesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno, 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i comuni per progetti di sostegno alla solidarieta', alle adozioni e all'affidamento familiare» e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. 5. Per le finalita' previste dall'Art. 17, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.8.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con la denominazione «Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la valorizzazione della solidarieta' tra le famiglie» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 19, comma 11, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'unita' previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 7 luglio 2006 ILLY