Art. 27.
                          Norme finanziarie

    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione degli articoli 8 e 9
fanno  carico  all'unita'  previsionale  di  base 7.4.310.1.237 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'Art.  11 fanno
carico  all'unita' previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2006-2008  e di bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    3.  Per  le  finalita' previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 e'
autorizzata  la  spesa complessiva di 7.500.000 di euro, suddivisa in
ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a
carico   dell'unita'   previsonale  di  base  7.7.310.1.537,  che  si
istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli  anni  2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006
alla  funzione  obiettivo  n.  7  -  programma 7.7 - rubrica n. 310 -
servizio  n.  206 - interventi e servizi sociali - spese correnti con
la  denominazione  «Interventi  regionali a sostegno della famiglia e
della    genitorialita»,    con    riferimento   al   capitolo   4530
(1.1.152.2.8.07)  di nuova istituzione nel documento tecnico allegato
ai  bilanci  medesimi  -  alla  rubrica  n.  310  - servizio n. 206 -
interventi  e  servizi  sociali  -  con  la denominazione «Interventi
tramite   i   comuni  per  il  sostegno  della  famiglia»  e  con  lo
stanziamento  complessivo  di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di
2.500.000 euro per ciascun degli anni dal 2006 al 2008.
    4. Per le finalita' previste dall'Art. 13, comma 3, lettera b), e
comma 4,  lettere b)  e  c),  e'  autorizzata la spesa complessiva di
1.350.000  euro,  suddivisa  in  ragione di 450.000 euro per ciascuno
degli  anni  da1  2006  al 2008, a carico dell'unita' previsionale di
base  7.7.310.1.537 dello stato di previsione della tesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno, 2006,
con   riferimento   al   capitolo   4531  (1.1.152.2.8.07)  di  nuova
istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla
rubrica n. 310 - servizio n. 206 - interventi e servizi sociali - con
la  denominazione  «Interventi  tramite  i  comuni  per  progetti  di
sostegno   alla   solidarieta',   alle   adozioni  e  all'affidamento
familiare»  e  con  lo  stanziamento  complessivo  di 1.350.000 euro,
suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006
al 2008.
    5.   Per   le  finalita'  previste  dall'Art.  17,  comma  4,  e'
autorizzata  la  spesa  complessiva  di  150.000  euro,  suddivisa in
ragione  di  50.000  euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a
carico  dell'unita' previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
4532  (1.1.162.2.8.07)  di  nuova  istituzione  nel documento tecnico
allegato  ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 206
-  interventi  e  servizi  sociali - con la denominazione «Contributi
alle  associazioni  e  formazioni sociali per la valorizzazione della
solidarieta'  tra  le  famiglie» e con lo stanziamento complessivo di
150.000  euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2006 al 2008.
    6.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 19, comma 11,
fanno  carico  all'unita'  previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    7.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa   disposta   con  i  commi 3,  4  e  5,  si  provvede  mediante
prelevamento  di  complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione
di  3  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2006 al 2008,
dall'unita'  previsionale  di  base  53.6.250.1.920  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2006-2008  e  del  bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo
globale  di  parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915
del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento
e' conseguentemente ridotto di pari importo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 7 luglio 2006
                                ILLY