Art. 42.

                Abrogazioni e modificazioni di norme



   1. Sono abrogate le seguenti leggi:
    a)  legge  regionale  24  luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul
volontariato);
    b)   legge  regionale  16  settembre  1996,  n.  28  (promozione,
riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);
    c)  legge  regionale li' novembre 1994, n. 28 (riconoscimento del
ruolo sociale delle societa' di mutuo soccorso ed interventi a tutela
del loro patrimonio storico e culturale);
    d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (erogazione di contributo
ordinario  alle  articolazioni  regionali ed alle sezioni provinciali
dell'unione  italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e
l'assistenza   ai  sordomuti,  dell'associazione  nazionale  famiglie
caduti  e  dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e
invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del
lavoro della regione Lombardia);
    e)   legge  regionale  10  giugno  2002,  n.  11  (erogazione  di
contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).
   2. Sono altresi' abrogati:
    a) i commi 5 e 6 dell'art. 8 e l'art. 11 della legge regionale 18
novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia);
    b)  l'art.  5  della  legge  regionale  6  dicembre  1999,  n. 23
(politiche regionali per la famiglia);
    c)  i  commi dal 19 al 22 e 29, 28 e 29 alinea, dell'art. 1 della
legge  regionale  15 dicembre 1999, n. 24 (variazioni al bilancio per
l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con
modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);
    d)  il  punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio
1996,  n.  16  (ordinamento  della  struttura  organizzativa  e della
dirigenza della giunta regionale);
    e)  i  commi 33 e 45 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio
1998,  n.  1  (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi
dell'art.  9-ter  della  legge  regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita'    della   regione»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni);
    f)  i  commi  9  e  11 dell'art. 11 e il punto 9 dell'allegato d)
della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione
2001.  Semplificazione  legislativa  mediante  abrogazione  di  leggi
regionali.    Interventi    di   semplificazione   amministrativa   e
delegificazione);
    g)  il  comma 2 dell'art. 4 della legge. regionale 24 marzo 2003,
n.  3  (modifiche  a  leggi  regionali  in materia di organizzazione,
sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
    h)  l'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (modifiche
a  leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e
territorio. Collegato ordinamentale 2004);
    i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n.
12   (modifiche   a   leggi   regionali   in   materia   di  potesta'
regolamentare);
    l) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2006,
n.  5  (disposizioni  in  materia  di  servizi  alla  persona  e alla
comunita);
    m) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n.
17  (assestamento  al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al
bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatico
- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
   3.  Alla  legge  regionale  18  novembre 2003, n. 21 (norme per la
cooperazione in Lombardia) e' apportata la seguente modifica:
    a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
                               «Art. 4

                Anagrafe regionale delle cooperative

   1.  E' istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro
soncorzi,  la  cui  artiolazione  e  disciplina  e' determinata dalla
Giunta  regionale  sentite  la commissione consiliare competente e la
consulta.
   2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe e' delegata alle CCIAA.
   3.  La  Regione,  con  regolamento,  sentita  la  consulta  di cui
all'art.  3,  stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza
nell'anagrafe  regionale  delle  cooperative,  nonche'  i  tempi e le
modalita'   per   la   presentazione   delle   domande,   i  casi  di
cancellazione,  le  modalita' di gestione dell'anagrafe, ivi compreso
il necessario raccordo tra province e CCIAA.».
   4.  Alla  legge  regionale  6  dicembre  1999,  n.  23  (Politiche
regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'art.  4,  comma  2,  lettera  d),  le  parole «realizzare
l'attivita'  di  organizzazione  delle  "banche  del  tempo"  di  cui
all'art.  5,  comma  6»  sono  sostituite  dalle  parole: «realizzare
l'attivita'  di  organizzazione  delle  "banche  del  tempo"  di  cui
all'art.  36,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi regionali in
materia  di  volontariato,  cooperazione  sociale,  associazionismo e
societa' di mutuo soccorso:».
    b)  all'art. 4, comma 16, le parole «La Giunta regionale, sentita
la  Consulta  di  cui  all'art.  5,  comma  8:» sono sostituite dalle
parole: «La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 36,
comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia di
volontariato,  cooperazione  sociale,  associazionismo  e societa' di
mutuo soccorso:».