Art. 42. Abrogazioni e modificazioni di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato); b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo); c) legge regionale li' novembre 1994, n. 28 (riconoscimento del ruolo sociale delle societa' di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale); d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia); e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti). 2. Sono altresi' abrogati: a) i commi 5 e 6 dell'art. 8 e l'art. 11 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia); b) l'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali per la famiglia); c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28 e 29 alinea, dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n. 24 (variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione); d) il punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale); e) i commi 33 e 45 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione» e successive modificazioni e integrazioni); f) i commi 9 e 11 dell'art. 11 e il punto 9 dell'allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); g) il comma 2 dell'art. 4 della legge. regionale 24 marzo 2003, n. 3 (modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona); h) l'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004); i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (modifiche a leggi regionali in materia di potesta' regolamentare); l) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunita); m) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). 3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia) e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 Anagrafe regionale delle cooperative 1. E' istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro soncorzi, la cui artiolazione e disciplina e' determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta. 2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe e' delegata alle CCIAA. 3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'art. 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalita' di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.». 4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma 2, lettera d), le parole «realizzare l'attivita' di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6» sono sostituite dalle parole: «realizzare l'attivita' di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso:». b) all'art. 4, comma 16, le parole «La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8:» sono sostituite dalle parole: «La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso:».