Art. 37.

             Definizione di stazioni locali e non locali

   1.  Per  le finalita' di cui alla presente legge, sono considerati
di  interesse  locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza
sia essenzialmente di prossimita'.
   2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea
nelle  proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato
agli  impianti  a  fune,  sono in particolare definibili di interesse
locale:
    a)  le  stazioni  di  sport  invernali  con un numero inferiore o
uguale  a  tre  impianti,  per  complessiva  lunghezza  inclinata non
superiore a 3 chilometri oppure:
    b)  le  stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre
impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:
   1.  un  numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a
2000;
   2.  un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non
superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
   3.  Restano  definiti  comprensori di interesse non locale tutti i
restanti  complessi  funiviari  privi delle caratteristiche di cui al
comma 2.