Art. 37. Definizione di stazioni locali e non locali 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimita'. 2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale: a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure: b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche: 1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000; 2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti. 3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.