Art. 38. Definizione di microstazioni 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'art. 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri: a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti; b) stazioni con un numero di unita' lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici; c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.