Art. 38.

                    Definizione di microstazioni

   1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come
microstazioni,  nell'ambito  delle  stazioni  definibili di interesse
locale   ai   sensi   dell'art.   37,   quante   di  esse  soddisfino
cumulativamente i seguenti criteri:
    a)  stazioni  con  un  numero  di  impianti inferiore a nove e un
numero di chilometri di pista inferiore a venti;
    b)  stazioni  con  un  numero di unita' lavorative annue (ULA) di
personale dipendente inferiore a dodici;
    c)  stazioni  con  un  fatturato  netto  annuo  inferiore  a euro
1.200.000,00.