Art. 58 
 
                        Autonomia finanziaria 
 
    1. La Regione, nell'ambito della propria  autonomia  finanziaria,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,  stabilisce  ed
applica con legge tributi ed entrate propri. 
    2. Il sistema tributario regionale  e'  informato  a  criteri  di
progressivita'. Le imposte regionali  e  le  ali-quote  regionali  di
imposte statali possono essere aumentate per finalita'  espressamente
indicate. 
    3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio. 
    4.  La  Regione  puo'  ricorrere   all'indebitamento   solo   per
finanziare spese di investimento. 
    5. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalita'  delle
garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale,
nel rispetto dei principi costituzionali e della  legislazione  dello
Stato.