Art. 58 Autonomia finanziaria 1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri. 2. Il sistema tributario regionale e' informato a criteri di progressivita'. Le imposte regionali e le ali-quote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalita' espressamente indicate. 3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio. 4. La Regione puo' ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. 5. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalita' delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.