Art. 63 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di  tre  membri
non consiglieri,  iscritti  nell'albo  dei  revisori  ed  eletti  dal
consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non
sono rieleggibili.