Art. 39 
 
                       Assistenza veterinaria 
 
    1.  La  Regione  promuove  forme  mutualistiche   di   assistenza
veterinaria per gli animali d'affezione. 
    2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale  puo'
contribuire all'attivazione di  forme  di  copertura  assicurativa  a
vantaggio dei responsabili di animali. 
    3.  La  Giunta  regionale  promuove  l'istituzione  di  un  fondo
sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono  contribuire
soggetti pubblici e privati; ad essi e' concesso un apposito  marchio
di riconoscimento. 
    4. Il fondo di cui al comma 3, e' utilizzato su base annuale  per
il  finanziamento  di  prestazioni  veterinarie  secondo  i   criteri
previsti dal regolamento di cui all'art. 41.