Art. 39 Assistenza veterinaria 1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali. 3. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi e' concesso un apposito marchio di riconoscimento. 4. Il fondo di cui al comma 3, e' utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 41.