Art. 32.
Rinvio
1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione
delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo
stesso non prevede diversamente, sono adottati dalla Giunta
regionale.
2. La Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto dal
trattato istitutivo dell'Unione europea, da' attuazione, mediante
idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria
direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle
foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione
dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri
stabiliti dal presente titolo.