Art. 32. Rinvio 1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo stesso non prevede diversamente, sono adottati dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, da' attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dal presente titolo.