Art. 32.

                               Rinvio



   1.  Gli  atti  applicativi  ed esplicativi relativi all'attuazione
delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo
stesso   non   prevede   diversamente,  sono  adottati  dalla  Giunta
regionale.
   2.  La  Giunta  regionale,  in  conformita'  a quanto previsto dal
trattato  istitutivo  dell'Unione  europea,  da' attuazione, mediante
idonee  disposizioni  applicative,  alla regolamentazione comunitaria
direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle
foreste  e  della  pesca,  anche  in  relazione  alla  determinazione
dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri
stabiliti dal presente titolo.