Art. 46 Alloggi assegnati (Art. 9, legge regionale n. 27/2007) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 per la vendita di unita' abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unita' abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicita' della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unita' abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unita' abitative alienate ai sensi dell'art. 47. 2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorita' per il recupero delle unita' abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorita' per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilita' dei proventi. L'impiego e' disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalita' disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all'art. 47. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all'art. 47. Tale programma ha ad oggetto le unita' abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicita' della gestione dell'edificio stesso. Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1 solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l'intero. 4. Il programma di cui al comma 3 e' elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalita' indicate dalla Giunta regionale; il programma e' approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni. 5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unita' abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo cosi' determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato. 6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario di cui all'art. 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita e' comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario puo' prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b). 7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto: a) alla assegnazione di altra unita' abitativa in mobilita' nel medesimo quartiere o in prossimita', considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario puo' agevolare la mobilita' mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza; b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unita' abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o piu' persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992. Il corrispettivo dell'usufrutto e' determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprieta' non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, puo' essere venduta all'asta. 9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilita' consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unita' abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all'acquisto dell'unita' abitativa posta in vendita. 10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilita' verso unita' abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimita', e non abbia rilasciato l'unita' abitativa, l'ente proprietario avvia la procedure di mobilita' forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza. 11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unita' abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unita' abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalita': a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unita' abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorita' per coloro che abitano nello stesso quartiere; b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unita' abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5; c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato. 12. Le unita' abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'art. 47 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unita' abitativa non puo' essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unita' abitative ai sensi del presente articolo e dell'art. 47, deve essere inserita, a pena di nullita', la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante. 13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unita' abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo. 14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unita' abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo. 15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unita' non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita e' fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.