Art. 46 
 
                          Alloggi assegnati 
                (Art. 9, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 per la vendita  di
unita' abitative libere da inquilini, gli  enti  proprietari  possono
procedere  alla  vendita  di  unita'  abitative  esclusivamente   per
esigenze di razionalizzazione  ed  economicita'  della  gestione  del
patrimonio, nella misura  massima  del  20  per  cento  delle  unita'
abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della
percentuale sono comprese  le  unita'  abitative  alienate  ai  sensi
dell'art. 47. 
    2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e
alla  riqualificazione  del  patrimonio  di   edilizia   residenziale
pubblica, con priorita' per il recupero delle  unita'  abitative  non
assegnabili al  fine  di  prevenire  il  fenomeno  delle  occupazioni
abusive, anche per interventi sugli  impianti  volti  alla  sicurezza
degli inquilini,  per  l'incremento  del  risparmio  energetico,  con
priorita' per gli immobili o complessi di immobili dove le spese  per
riscaldamento siano particolarmente  elevate,  per  interventi  volti
all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla  realizzazione
di recinzioni per garantire la sicurezza degli  inquilini.  Gli  enti
proprietari non hanno la disponibilita' dei  proventi.  L'impiego  e'
disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le
modalita' disciplinate dal presente articolo. I comuni che  accertano
l'assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i
proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi  dell'art.  9  della
legge regionale n. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di
cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano  anche  alle
vendite di cui all'art. 47. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni, anche  in  forma
associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione
e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale
pubblica, anche congiuntamente al piano  di  cui  all'art.  47.  Tale
programma ha ad oggetto le unita' abitative collocate  in  condominio
con  proprietari  privati,  interi  edifici  i  cui  inquilini  hanno
preliminarmente espresso, in prevalenza,  interesse  all'acquisto  ed
interi   edifici   la   cui   vendita   risponde   ad   esigenze   di
razionalizzazione  ed  economicita'  della   gestione   dell'edificio
stesso. Gli enti proprietari possono derogare al  limite  di  cui  al
comma 1 solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno  un
singolo edificio per l'intero. 
    4. Il programma di cui al comma 3 e' elaborato nel rispetto delle
presenti  disposizioni,  della  programmazione  regionale   e   delle
modalita' indicate dalla Giunta regionale; il programma e'  approvato
dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni. 
    5. I comuni e le ALER determinano  il  valore  di  mercato  delle
unita' abitative  mediante  apposita  perizia  redatta  dal  soggetto
proprietario, in coerenza con le  valutazioni  dell'Osservatorio  del
mercato immobiliare  dell'Agenzia  del  Territorio.  L'importo  cosi'
determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine  di  individuare
il valore dell'immobile occupato. 
    6.   Il   proprietario   comunica   la   proposta   di    vendita
all'assegnatario di cui all'art. 31, comma 4, ad un prezzo  inferiore
del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma  5.  Anche
al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario  sia
un soggetto che, in forza delle  procedure  avviate  ai  sensi  della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di
un invito a proporre offerta d'acquisto,  ed  abbia  aderito  a  tale
invito versando la somma  richiesta  quali  oneri  per  la  procedura
amministrativa, la proposta di vendita e'  comunicata  ad  un  prezzo
inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del  comma
5, a condizione che non vi sia una lite o,  se  avviata,  si  rinunci
alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione  della  proposta  di
vendita. L'ente proprietario puo' prevedere dilazioni  nel  pagamento
del prezzo, anche per il  corrispettivo  dell'usufrutto  previsto  al
comma 8, lettera b). 
    7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano  di  vendita
gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali  non  siano  in
mora con il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese  all'atto  della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di  abitazione  in
favore dell'assegnatario. 
    8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di
vendita ha diritto: 
      a) alla assegnazione di altra unita' abitativa in mobilita' nel
medesimo  quartiere  o  in  prossimita',  considerata  idonea  e  con
superficie conforme allo standard previsto dall'art. 13, comma 9, del
regolamento regionale n. 1/2004 e in normale stato di manutenzione  e
conservazione ai sensi delle disposizioni per la  determinazione  del
canone. A tal fine l'ente proprietario puo'  agevolare  la  mobilita'
mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei  contratti
d'utenza; 
      b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unita'  abitativa  per
gli assegnatari ultra sessantacinquenni  e  per  i  nuclei  familiari
assegnatari che comprendono una o piu' persone con handicap grave  ai
sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  104/1992.   Il   corrispettivo
dell'usufrutto e' determinato sulla  base  del  valore  dell'immobile
occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel  caso  in
cui la nuda proprieta' non venga  acquistata  dai  parenti  entro  il
secondo grado, puo' essere venduta all'asta. 
    9.  L'ente  proprietario  favorisce  le  procedure  di  mobilita'
consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto  e  altro
assegnatario di unita' abitativa di  edilizia  residenziale  pubblica
interessato all'acquisto dell'unita' abitativa posta in vendita. 
    10. Nel caso  in  cui  l'assegnatario  rifiuti  due  proposte  di
mobilita' verso unita'  abitative  di  dimensioni  e  caratteristiche
idonee alla composizione del  nucleo  familiare,  preferibilmente  in
prossimita',  e  non  abbia  rilasciato  l'unita'  abitativa,  l'ente
proprietario avvia la procedure di mobilita' forzosa, coinvolgendo  i
servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino  il  rimborso
delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza. 
    11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unita'
abitative dell'immobile,  entro  cinque  anni  dall'approvazione  del
piano di valorizzazione. Alle vendite delle unita' abitative  che  si
liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera  a),  e
10, si procede con le seguenti modalita': 
      a) l'alloggio viene offerto  ad  altri  assegnatari  di  unita'
abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei  familiari  in
area della decadenza, mediante bando pubblico ad  un  prezzo  pari  a
quello di cui al comma 5 con priorita' per coloro che  abitano  nello
stesso quartiere; 
      b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di
cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore  di
nuclei familiari  soggetti  a  provvedimenti  di  sfratto  da  unita'
abitative diverse da edilizia residenziale pubblica,  giovani  coppie
come definite all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23
(Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari  con  almeno
tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un  prezzo
pari a quello di cui al comma 5; 
      c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di
cui alle lettere a) e b), si procede con  asta  pubblica,  ponendo  a
base d'asta il valore di mercato. 
    12. Le unita' abitative vendute ai sensi del presente articolo  e
dell'art. 47 non sono soggette a limiti e restrizioni  temporali  per
le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato.  Nei
casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b),  l'unita'  abitativa
non puo' essere rivenduta prima che siano decorsi  dieci  anni  dalla
data di registrazione del contratto di  acquisto,  salvo  il  decesso
dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unita'  abitative
ai sensi del presente articolo e dell'art. 47, deve essere  inserita,
a pena di nullita', la previsione del diritto di prelazione a  favore
dell'ente alienante. 
    13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti  di  unita'
abitative di  edilizia  residenziale  pubblica  non  operano  per  le
alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente
l'immobile di edilizia residenziale pubblica,  a  condizione  che  il
soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti  l'immobile,
e non lo alieni a sua volta, per il residuo  periodo  di  durata  del
vincolo. 
    14.  L'ente  proprietario  comunica   annualmente   alla   Giunta
regionale il numero delle unita' abitative alienate, l'ammontare  dei
proventi percepiti ed il relativo utilizzo. 
    15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e  per
contrastare  il  fenomeno  delle  occupazioni   abusive,   gli   enti
proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti
auto e delle unita' non residenziali. Nel programma di cui  al  comma
3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e
dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del  programma.  Il
prezzo di vendita e' fissato  dall'ente  proprietario  tenendo  conto
dello stato di conservazione dell'immobile.