Art. 47 
 
                           Alloggi liberi 
              (Art. 11-bis, legge regionale n. 31/1985) 
 
    1. E' consentita la vendita degli alloggi e relative  pertinenze,
liberi da inquilini, di proprieta' delle ALER o dei comuni,  soggetti
al regolamento regionale n. 1/2004 per esigenze di  razionalizzazione
ed economicita' della gestione del patrimonio,  in  presenza  di  una
delle seguenti ipotesi: 
      a) alloggi collocati in edifici in condominio; 
      b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita
risulti  economicamente  vantaggiosa  ai  fini   dello   sviluppo   e
dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
    2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con  asta  pubblica,
ponendo a base d'asta  il  valore  di  mercato  dell'alloggio  libero
determinato mediante apposita perizia. 
    3. Le vendite relative  agli  alloggi  in  condominio  nel  quale
l'ALER  o  il  comune  abbiano  la  maggioranza  dei  millesimi  sono
condizionate all'esito positivo della vendita di  tutti  gli  alloggi
ancora edilizia residenziale pubblica dell'intero edificio. 
    4. I proventi delle vendite sono destinati  all'incremento  e  al
recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
    5. I piani di vendita, elaborati dall'ente proprietario ai  sensi
e per gli effetti  del  presente  articolo,  sono  autorizzati  dalla
Giunta  regionale  previa  valutazione  del  fabbisogno  di  edilizia
residenziale  pubblica  sul  territorio  comunale  e  del  piano   di
reimpiego. 
    6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed  economicita'
della  gestione  del  patrimonio,  nonche'  al  fine  di   promuovere
l'inserimento nei quartieri  di  edilizia  residenziale  pubblica  di
nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le
ALER  e  i  comuni  possono  prevedere  specifici  progetti  per   la
destinazione a canone moderato di cui  al  regolamento  regionale  n.
1/2004 degli ulteriori alloggi derivanti da  ristrutturazioni,  senza
ridurre il numero  di  alloggi  destinati  a  canone  sociale  e  per
rispondere,  in  particolare,  alle  esigenze  abitative  di   nuclei
familiari soggetti a  provvedimenti  di  sfratto,  giovani  coppie  e
famiglie numerose.