Art. 63 
 
                        Accordo di programma 
 
    1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali
soggetti beneficiari enti locali ed enti  pubblici,  sono  sottoposti
all'istituto dell'Accordo di programma e dei  progetti  integrati  ai
fini della operativita' degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.