Art. 63 Accordo di programma 1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici, sono sottoposti all'istituto dell'Accordo di programma e dei progetti integrati ai fini della operativita' degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.