Art. 65 
 
                    Parere commissioni di merito 
 
    1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge  e  dalla
legge regionale 16 dicembre 2008, n.  23,  riguardanti  i  regimi  di
aiuto,  sono  emanati  previo  parere  della  competente  commissione
legislativa dell'assemblea regionale  siciliana,  da  rendersi  entro
dieci giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte  del
presidente  dell'assemblea.  Trascorso  tale   termine,   l'assessore
procede all'adozione del decreto. 
    2. Le delibere della giunta regionale e  i  decreti  assessoriali
che stabiliscono disposizioni di  carattere  generale  di  attuazione
della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23,
riguardanti  le  misure  dei  programmi  operativi   regionali   sono
trasmessi all'assemblea regionale  siciliana  entro  quindici  giorni
dalla loro adozione.