Art. 65 Parere commissioni di merito 1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti i regimi di aiuto, sono emanati previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, da rendersi entro dieci giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del presidente dell'assemblea. Trascorso tale termine, l'assessore procede all'adozione del decreto. 2. Le delibere della giunta regionale e i decreti assessoriali che stabiliscono disposizioni di carattere generale di attuazione della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti le misure dei programmi operativi regionali sono trasmessi all'assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla loro adozione.