Art. 35 
 
        Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso 
 
    1. Al fine di favorire il  corretto  raccordo  tra  produzione  e
distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione  e
organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunita'
locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati
all'ingrosso, in conformita' con gli indirizzi del piano economico  e
territoriale regionale. 
    2. Il piano regionale di sviluppo  dei  mercati  all'ingrosso  e'
predisposto   dalla   Giunta   regionale,   che   si   avvale   della
collaborazione della commissione  regionale  per  i  mercati  di  cui
all'articolo 39, ed e' approvato dal Consiglio regionale. 
    3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una
durata di cinque anni; esso deve in particolare: 
      a) definire  le  ipotesi  di  insediamento  dei  mercati  e  le
relative aree di influenza; 
      b) proporre una adeguata  articolazione  degli  standard  degli
impianti; 
      c) presentare  ipotesi  di  specializzazione  merceologica  dei
mercati stessi. 
    4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati  o  l'ampliamento
ed  ammodernamento  di  quelli  esistenti,  in  conformita'  con  gli
indirizzi del piano, la Regione puo' concedere contributi  a  comuni,
comunita' montane, consorzi di comuni associati tra  loro  o  con  le
province, nonche' a societa' e  a  enti  con  una  partecipazione  di
capitale di enti locali territoriali pari ad  almeno  due  terzi  del
capitale sociale.