Art. 35 Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso 1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunita' locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformita' con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale. 2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso e' predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all'articolo 39, ed e' approvato dal Consiglio regionale. 3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in particolare: a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza; b) proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti; c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi. 4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformita' con gli indirizzi del piano, la Regione puo' concedere contributi a comuni, comunita' montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonche' a societa' e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.