Art. 36 
 
                           Autorizzazione 
 
    1. Sono sottoposti ad autorizzazione: 
      a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso; 
      b)  l'ampliamento   dei   mercati   esistenti   e   tutti   gli
ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici. 
    2. La Giunta  regionale  rilascia  l'autorizzazione,  sulla  base
degli indirizzi definiti dal piano di cui all'articolo 35, sentiti la
commissione regionale per i mercati e gli  enti  locali  territoriali
compresi nell'area di influenza del mercato. 
    3. Gli ampliamenti e  gli  ammodernamenti  di  cui  al  comma  1,
lettera b), possono essere autorizzati anche prima  dell'approvazione
del piano. 
    4. Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di  nuovi
mercati e' autorizzata dal Consiglio regionale.