Art. 37 Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso 1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 34 puo' essere assunta: a) dai comuni e dalle comunita' montane; b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali; c) da consorzi, societa' e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali e delle comunita' montane. 2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacita' degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attivita' commerciale, nonche' di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti. 3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonche' di idonee strutture per gli operatori di mercato. 4. I mercati sono gestiti: a) dai comuni, dalle comunita' montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali; b) da consorzi, societa' o altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali. 5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui al quarto comma, lettera b). 6. L'atto di concessione determina casi e modalita' per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse. 7. La gestione dei mercati non puo' perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.