Art. 37 
 
           Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso 
 
    1. L'iniziativa per l'istituzione dei  mercati  all'ingrosso  dei
prodotti di cui all'articolo 34 puo' essere assunta: 
      a) dai comuni e dalle comunita' montane; 
      b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali; 
      c) da consorzi, societa' e altre forme  associative  costituite
fra enti locali territoriali e altri enti  od  operatori  pubblici  e
privati, con l'intervento  maggioritario  di  almeno  due  terzi  del
capitale degli enti locali territoriali e delle comunita' montane. 
    2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di
vendita  tenendo  conto  della  capacita'   degli   impianti,   delle
attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di
una congrua attivita' commerciale, nonche' di  strutture,  oltre  che
per la compravendita, per il ritiro, la consegna,  la  conservazione,
la lavorazione e il preimpacco dei prodotti. 
    3.  Ogni  mercato  deve  essere  dotato   di   adeguati   servizi
igienico-sanitari, nonche' di idonee strutture per gli  operatori  di
mercato. 
    4. I mercati sono gestiti: 
      a)  dai  comuni,  dalle  comunita'  montane  o   dai   consorzi
costituiti fra enti  locali  territoriali,  in  economia  o  mediante
aziende speciali; 
      b) da consorzi, societa' o altre forme  associative  costituite
fra enti locali territoriali e altri  enti  o  operatori  pubblici  e
privati, con l'intervento  maggioritario  di  almeno  due  terzi  del
capitale in partecipazione degli enti locali territoriali. 
    5. Nel caso che gli enti istitutori  siano  quelli  previsti  dal
comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione
la gestione del mercato agli enti di cui al quarto comma, lettera b). 
    6. L'atto di concessione determina casi e modalita' per la revoca
e la decadenza delle concessioni stesse. 
    7. La gestione dei mercati non puo' perseguire fini di  lucro,  i
canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in modo che i
proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie  al
funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed  all'ammortamento,  al
miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.