Art. 38 
 
               Progettazione dei mercati all'ingrosso 
 
    1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei
mercati all'ingrosso sono approvati dal comune. 
    2.  L'approvazione  dei  progetti  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita'  delle  opere  ai
fini della espropriazione ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita') e sostituisce qualunque altra approvazione,  autorizzazione
o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari.