Art. 38 Progettazione dei mercati all'ingrosso 1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dal comune. 2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' delle opere ai fini della espropriazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari.