Art. 39 Commissione regionale per i mercati 1. E' costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall'assessore competente e composta: a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia; b) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiano (ANCI); c) da un rappresentante dell'Unione delle Province Lombarde (UPL); d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni piu' rappresentative dei coltivatori diretti; e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni piu' rappresentative; f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria piu' rappresentative; g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria; h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali piu' rappresentative; i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati; l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall'istituto bancario tesoriere della Regione. 2. Il presidente della commissione puo' chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all'ordine del giorno. 3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.