Art. 39 
 
                 Commissione regionale per i mercati 
 
    1. E' costituita presso la Regione una commissione consultiva per
i mercati, presieduta dall'assessore competente e composta: 
      a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia; 
      b) da tre  rappresentanti  dell'Associazione  Nazionale  Comuni
Italiano (ANCI); 
      c) da un rappresentante  dell'Unione  delle  Province  Lombarde
(UPL); 
      d) da tre  rappresentanti  dei  produttori  agricoli  designati
dalle  associazioni  regionali  di  categoria,  di  cui  due  per  le
associazioni piu' rappresentative dei coltivatori diretti; 
      e) da cinque rappresentanti dei  commercianti  designati  dalle
associazioni regionali di categoria, di cui tre per  le  associazioni
piu' rappresentative; 
      f) da tre rappresentanti del  movimento  cooperativo  designati
dalle associazioni regionali di categoria piu' rappresentative; 
      g)  da  un  rappresentante  dell'industria  di   trasformazione
designato dall'associazione regionale di categoria; 
      h) da tre rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
lavoro  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  regionali   piu'
rappresentative; 
      i)  da  un  rappresentante  dei   facchini   liberi   esercenti
associati; 
      l) da un rappresentante di  istituti  di  credito  a  carattere
regionale o  nazionale  designato  dall'istituto  bancario  tesoriere
della Regione. 
    2. Il presidente della commissione puo'  chiamare  a  partecipare
alle sedute gli assessori competenti  per  materia  a  seconda  degli
argomenti all'ordine del giorno. 
    3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale  su  proposta
della  Giunta  regionale,  dura  in  carica  cinque  anni  e  i  suoi
componenti possono essere riconfermati.