Art. 40 Compiti della commissione regionale per i mercati 1. La commissione regionale per i mercati: a) collabora con la Giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 35; b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della Regione ritengono di sottoporre al suo esame; c) puo' proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi; d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.