Art. 40 
 
          Compiti della commissione regionale per i mercati 
 
    1. La commissione regionale per i mercati: 
      a) collabora con la  Giunta  nella  predisposizione  del  piano
regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso  di  cui  all'articolo
35; 
      b) esprime pareri su questioni, riguardanti  il  commercio  nei
mercati all'ingrosso, che  l'amministrazione  regionale  o  gli  enti
pubblici interessati  per  il  tramite  della  Regione  ritengono  di
sottoporre al suo esame; 
      c) puo' proporre alla Giunta  regionale  specifiche  iniziative
volte  a  realizzare  il  coordinamento  operativo  dei   mercati   e
coadiuvare la Giunta nelle funzioni di vigilanza sul  buon  andamento
dei mercati stessi; 
      d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.