Art. 41 Funzionamento della commissione regionale per i mercati 1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, puo' suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all'articolo 34. 2. La composizione delle sezioni assicura l'adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali. 3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni e' disciplinato con regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attivita' delle diverse sezioni. 5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti designati dal presidente della commissione. 6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono assicurate dalla competente direzione generale.