Art. 41 
 
       Funzionamento della commissione regionale per i mercati 
 
    1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei
suoi   compiti   istituzionali,   puo'   suddividersi   in    sezioni
specialistiche per i settori di cui all'articolo 34. 
    2.   La   composizione   delle   sezioni   assicura    l'adeguata
rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli
problemi settoriali. 
    3.  Il  funzionamento  della  commissione  e  delle  sezioni   e'
disciplinato  con  regolamento  interno,   approvato   dalla   Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente. 
    4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attivita'
delle diverse sezioni. 
    5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere
chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti designati  dal
presidente della commissione. 
    6. Le funzioni di segretario della commissione  e  delle  sezioni
sono assicurate dalla competente direzione generale.