Art. 42 
 
                       Regolamenti di mercato 
 
    1. La Giunta regionale, sentita la commissione  regionale  per  i
mercati, definisce le direttive riguardanti: 
      a) i criteri e le modalita' per la  concessione  dei  punti  di
vendita e le relative adiacenze e pertinenze; 
      b) la disciplina  degli  operatori  e  del  personale  da  essi
dipendenti; 
      c) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai
mandatari; 
      d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali; 
      e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni; 
      f) il funzionamento della commissione di mercato e le  relative
norme di convocazione; 
      g) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato; 
      h) le sanzioni amministrative. 
    2. Nei mercati all'ingrosso non  puo'  essere  imposto  o  esatto
alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo  di  prestazioni
effettivamente rese. 
    3. Il regolamento di mercato e' deliberato, nell'osservanza delle
direttive di cui al comma 1, dall'ente gestore prima dell'entrata  in
funzione del mercato. 
    4. Il regolamento e' approvato dal comune nel quale  ha  sede  il
mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui  all'articolo
37, comma 4, lettera b).