Art. 42 Regolamenti di mercato 1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati, definisce le direttive riguardanti: a) i criteri e le modalita' per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze; b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti; c) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari; d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali; e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni; f) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione; g) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato; h) le sanzioni amministrative. 2. Nei mercati all'ingrosso non puo' essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. 3. Il regolamento di mercato e' deliberato, nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1, dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato. 4. Il regolamento e' approvato dal comune nel quale ha sede il mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b).