Art. 43 
 
                       Commissione di mercato 
 
    1. Presso ciascun mercato e' costituita una commissione, nominata
dall'ente istitutore del mercato; essa e' presieduta dal sindaco  del
comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato;  o  da  uno  dei
sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed e' composta: 
      a) da tre consiglieri  comunali  del  comune  ove  ha  sede  il
mercato dei quali uno per la minoranza, in caso  di  comune  singolo;
oppure da cinque consiglieri comunali dei quali  almeno  due  per  la
minoranza; qualora l'ente gestore del  mercato  sia  un  consorzio  i
cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per  la  minoranza,
rappresentano la  maggioranza  e  la  minoranza  di  tutti  i  comuni
consorziati; 
      b) da un rappresentante  della  quota  minoritaria  degli  enti
istitutori del mercato stesso; 
      c) da un rappresentante della CCIAA designato dalla  competente
camera di commercio provinciale; 
      d) da  un  rappresentante  delle  quote  minoritarie  dell'ente
gestore, nel caso previsto dall' articolo 37, comma 4; 
      e) da tre  rappresentanti  dei  produttori  agricoli  designati
dalle associazioni provinciali di categoria; 
      f) da cinque  rappresentanti  del  commercio  all'ingrosso,  al
dettaglio e ambulante di cui  due  dei  gruppi  associati,  designati
dalle associazioni provinciali di categoria; 
      g)  da  tre  rappresentanti  delle   organizzazioni   sindacali
designati   dalle   organizzazioni   sindacali    provinciali    piu'
rappresentative; 
      h) da due rappresentanti delle categorie  dei  facchini  liberi
esercenti associati; 
      i) da  un  rappresentante  dell'industria  di  lavorazione  dei
prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria; 
      j) da tre rappresentanti del  movimento  cooperativo  designati
dalle organizzazioni provinciali di categoria. 
    2. Alla seduta della  commissione  partecipa,  senza  diritto  di
voto, il direttore di mercato. 
    3.  Possono  essere  chiamati  a  partecipare  ai  lavori   della
commissione,  senza  diritto  di  voto,   esperti   del   settore   e
rappresentanti di altre categorie interessate. 
    4. La commissione dura in  carica  cinque  anni,  i  suoi  membri
possono essere riconfermati. 
    5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci  giorni  da
ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore. 
    6. Le spese per il funzionamento  della  commissione  di  mercato
sono a carico dell'ente gestore.