Art. 44 
 
                Compiti della commissione di mercato 
 
    1. La commissione di mercato ha il compito di: 
      a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui  all'articolo
60, comma 1, lettere d) ed e); 
      b) svolgere attivita' consultiva nei riguardi della commissione
regionale per i mercati  e  compiere  tutti  gli  accertamenti  ed  i
controlli  necessari,  segnalando  alla   commissione   medesima   le
irregolarita' eventualmente riscontrate; 
      c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da
apportare alle attrezzature ed ai  servizi  di  mercato  ai  fini  di
assicurare  la  massima  produttivita'  e  la   migliore   efficienza
funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario; 
      d) esprimere parere: 
        1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri  di  massima
per le assegnazioni dei punti di vendita; 
        2) sugli orari delle operazioni di mercato; 
        3) sui canoni di concessione dei punti  di  vendita  e  sulle
tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50; 
        4)  sul  regolamento   di   mercato,   suggerendo   eventuali
modifiche; 
        5) sull'organico del personale  necessario  al  funzionamento
dei servizi del mercato; 
        6) su ogni  altra  questione  riguardante  il  commercio  nel
mercato all'ingrosso; 
        7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli  acquisti  e
dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.