Art. 44 Compiti della commissione di mercato 1. La commissione di mercato ha il compito di: a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettere d) ed e); b) svolgere attivita' consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione medesima le irregolarita' eventualmente riscontrate; c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttivita' e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario; d) esprimere parere: 1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita; 2) sugli orari delle operazioni di mercato; 3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50; 4) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche; 5) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato; 6) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso; 7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.