Art. 45 
 
                        Direttore di mercato 
 
    1. Ad ogni mercato e' preposto un direttore,  nominato  dall'ente
gestore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato  e
dei servizi ad esso collegati. 
    2. In particolare,  i  compiti  del  direttore  di  mercato  sono
fissati dal regolamento di mercato.