Art. 46 
 
               Servizio igienico-sanitario e annonario 
 
    1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari e'  istituito
un  servizio  di  vigilanza   igienico-sanitaria   e   di   controllo
qualitativo, per l'accertamento della commestibilita' e qualita'  dei
prodotti e dell'idoneita' delle strutture. 
    2. Nei mercati delle carni e del bestiame,  nonche'  nei  mercati
dei prodotti ittici, il servizio di cui  al  comma  1  e'  svolto  di
regola dal  direttore  del  pubblico  macello  o  da  un  veterinario
incaricato. 
    3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non  idoneita'
all'alimentazione di quantita' di prodotti, ne dispone la distruzione
totale o parziale o l'avviamento  a  particolari  destinazioni  sotto
debita vigilanza  sanitaria  previo  rilascio  di  certificazione  in
duplice  copia  da  consegnare  una  al  venditore  (proprietario   o
venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato. 
    4. L'ente gestore del mercato pone a  disposizione  del  servizio
igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonche'  il
personale tecnico ausiliario. 
    5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati  ed  i  funghi
freschi o secchi non coltivati debbono sempre  essere  sottoposti  ai
previsti controlli sanitari secondo la vigente normativa.