Art. 46 Servizio igienico-sanitario e annonario 1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari e' istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilita' e qualita' dei prodotti e dell'idoneita' delle strutture. 2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonche' nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1 e' svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario incaricato. 3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneita' all'alimentazione di quantita' di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato. 4. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonche' il personale tecnico ausiliario. 5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti ai previsti controlli sanitari secondo la vigente normativa.