Art. 47 Rilevazioni statistiche e prezzi 1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformita' alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica riguardano sia le quantita' sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato. 2. La rilevazione statistica delle quantita' e' basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantita' del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici. 3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette. 4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio" rilevato in rapporto alla qualita', quantita' e varieta' dei prodotti. 5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. 6. La direzione del mercato puo' utilizzare gli atti e documenti di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici. 7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantita', sono oggetto della massima divulgazione.