Art. 47 
 
                  Rilevazioni statistiche e prezzi 
 
    1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in  conformita'  alle
disposizioni dell'istituto centrale di statistica riguardano  sia  le
quantita' sia i prezzi di vendita dei prodotti  contrattati  in  ogni
mercato. 
    2. La rilevazione statistica  delle  quantita'  e'  basata  sullo
spoglio dei documenti  di  entrata  delle  merci  nel  mercato;  tali
documenti devono essere completi degli elementi  occorrenti  ai  fini
statistici   e   contenere   l'indicazione   esatta   della    specie
merceologica,  della   quantita'   del   prezzo   d'acquisto,   della
provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro  elemento
rilevante ai fini statistici. 
    3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del
mercato a mezzo di personale  dipendente  dall'ente  gestore  con  il
metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette. 
    4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio" rilevato  in
rapporto alla qualita', quantita' e varieta' dei prodotti. 
    5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali  praticati
e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il  nome
dell'operatore che ha fornito l'indicazione. 
    6. La direzione del mercato puo' utilizzare gli atti e  documenti
di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici. 
    7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio,  mentre
i  risultati  dell'indagine  statistica,  per  i  prezzi  e  per   le
quantita', sono oggetto della massima divulgazione.