Art. 51 Servizi ausiliari 1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato puo' affidare mediante procedura ad evidenza pubblica: a) il servizio di traino e trasporto; b) il servizio di pulizia del mercato; c) il servizio di bar e ristoro; d) il servizio frigorifero; e) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori; f) il servizio di posteggio per veicoli; g) il servizio di vigilanza notturna; h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.