Art. 51 
 
                          Servizi ausiliari 
 
    1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a  tutti  i
servizi  svolti  all'interno  dell'area  di  mercato  puo'   affidare
mediante procedura ad evidenza pubblica: 
      a) il servizio di traino e trasporto; 
      b) il servizio di pulizia del mercato; 
      c) il servizio di bar e ristoro; 
      d) il servizio frigorifero; 
      e)  il  servizio  di  presa  e  consegna  vagoni  ferroviari  e
contenitori; 
      f) il servizio di posteggio per veicoli; 
      g) il servizio di vigilanza notturna; 
      h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.