Art. 53 
 
    Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente 
 
    1. I produttori singoli od associati possono vendere  soltanto  i
prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve  essere
riservato un adeguato numero di punti di vendita. 
    2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche  per
conto terzi ove specificatamente incaricati  dal  proprietario  della
merce, purche' iscritti nell'albo dei commissionari. 
    3. I commissionari con posteggio in  mercato  possono  effettuare
vendite  per  conto  proprio   solo   se   iscritti   nell'albo   dei
commercianti. 
    4. I commissionari  in  ogni  caso  debbono  attenersi  a  quanto
disposto dall'articolo 59. 
    5. E' vietato ai commercianti  ed  ai  commissionari  ammessi  ad
operare nel mercato di vendere derrate in loro  possesso  e  presenti
sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso  o  commissionari  del
mercato per la rivendita all'interno dello stesso. 
    6.  Gli  assegnatari  di  posteggio  nel  mercato   non   possono
esercitare tale attivita' fuori del mercato,  pena  la  revoca  della
assegnazione. 
    7. I mandatari e gli astatori non possono: 
      a) esercitare per conto proprio,  sia  nel  mercato  che  fuori
mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attivita' del mercato
nel quale operano; 
      b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per  interposta
persona.