Art. 53 Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente 1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita. 2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purche' iscritti nell'albo dei commissionari. 3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti. 4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'articolo 59. 5. E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso. 6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attivita' fuori del mercato, pena la revoca della assegnazione. 7. I mandatari e gli astatori non possono: a) esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attivita' del mercato nel quale operano; b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per interposta persona.