Art. 54 
 
             Assegnazione e revoca dei punti di vendita 
 
    1. I punti di vendita per attivita' a carattere continuativo sono
assegnati,  su  domanda,  dall'ente  gestore,  ai  soggetti  elencati
nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere
occasionale sono invece assegnati, secondo  le  norme  stabilite  dal
regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento
dei requisiti prescritti. 
    2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere  continuativo,
che non puo'  essere  ceduta  o  sub-assegnata,  ha  una  durata  non
superiore a tre anni, rinnovabili. 
    3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca  l'assegnazione
all'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno del mercato: 
      a) a chi ha riportato una condanna  a  pena  restrittiva  della
liberta' personale superiore a  tre  anni  per  delitto  non  colposo
passata in giudicato; 
      b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione ai  sensi  della
l. 1423/1956; 
      c) a chi venga condannato per due volte consecutive,  qualunque
sia l'entita' delle rispettive pene, per delitti di: 
        1) turbata liberta' di incanti (articolo 353 c.p.); 
        2)  inadempimento  di  contratti   di   pubbliche   forniture
(articolo 355 c.p.); 
        3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.); 
        4) uso o detenzione di  misure  o  pesi  con  falsa  impronta
(articolo 472 c.p.); 
        5)  contraffazioni  alterazioni  o  uso  illecito  di   segni
distintivi (articolo 473 c.p.); 
        6) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.); 
        7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 c.p.); 
        8) frodi e sofisticazioni  comunque  previste  dalle  vigenti
leggi; 
      d)   nei   casi   previsti   dalla   normativa    regolamentare
dell'assegnazione.