Art. 54 Assegnazione e revoca dei punti di vendita 1. I punti di vendita per attivita' a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti. 2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non puo' essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili. 3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno del mercato: a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della l. 1423/1956; c) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per delitti di: 1) turbata liberta' di incanti (articolo 353 c.p.); 2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 c.p.); 3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.); 4) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472 c.p.); 5) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni distintivi (articolo 473 c.p.); 6) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.); 7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 c.p.); 8) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle vigenti leggi; d) nei casi previsti dalla normativa regolamentare dell'assegnazione.