Art. 55 
 
                    Cessazione delle assegnazioni 
 
    1. Le assegnazioni cessano: 
      a) per scadenza; 
      b)  per   rinuncia   dell'assegnatario   durante   il   periodo
dell'assegnazione; 
      c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario; 
      d) per scioglimento della societa' assegnataria; 
      e) per revoca.