Art. 56 
 
                    Gestione dei punti di vendita 
 
    1. Il punto di  vendita  deve  essere  gestito  dall'intestatario
dell'assegnazione che  puo',  previa  autorizzazione  del  direttore,
farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da  un  proprio
delegato,  o  da  un  proprio  familiare  se  l'assegnatario  e'   un
produttore agricolo; egli puo' altresi' farsi coadiuvare da personale
dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalita'  e
l'indirizzo.  Resta  ferma,  a  tutti  gli  effetti  di   legge,   la
responsabilita' dell'intestatario della assegnazione. 
    2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione  del
punto di vendita puo' essere affidata a persona diversa da quella del
legale  rappresentante,  purche'  sia  in  possesso   dei   requisiti
prescritti dall'articolo 3 della l. 125/1959 . 
    3. Gli assegnatari, per i rapporti con  l'ente  gestore  eleggono
domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.