Art. 56 Gestione dei punti di vendita 1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che puo', previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario e' un produttore agricolo; egli puo' altresi' farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalita' e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilita' dell'intestatario della assegnazione. 2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita puo' essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purche' sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della l. 125/1959 . 3. Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.