Art. 57 
 
                          Vendita all'asta 
 
    1. La vendita dei prodotti puo' effettuarsi anche  mediante  asta
pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 3. 
    2. La provvigione spettante all'astatore e'  stabilita  dall'ente
gestore, sentita la commissione di mercato. 
    3.  L'ente  gestore  puo',  in  caso  di  necessita',  provvedere
direttamente all'approvvigionamento di  qualunque  prodotto  trattato
nel mercato nonche' alle vendite di tutti i prodotti  che  pervengono
alla  direzione  da  parte  di  produttori  singoli  od  associati  o
grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta. 
    4.  Le  vendite  devono  essere   effettuate   con   il   sistema
dell'astazione  a   chi   sia   abilitato   all'acquisto   ai   sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera b).