Art. 57 Vendita all'asta 1. La vendita dei prodotti puo' effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 3. 2. La provvigione spettante all'astatore e' stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato. 3. L'ente gestore puo', in caso di necessita', provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato nonche' alle vendite di tutti i prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta. 4. Le vendite devono essere effettuate con il sistema dell'astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b).